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O.M. 28/12/2001PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 28 DICEMBRE 2001 Immediati interventi necessari a fronteggiare l'emergenza nella cittā di Milano, determinatasi nel settore del traffico e della mobilitā. (Ordinanza n. 3171). (GU n. 1 del 2-1-2002) IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile - Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; - Visto l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; - Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; - Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; - Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, con il quale č stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e dalla mobilitā nella cittā di Milano, fino al 31 dicembre 2003; - Ravvisata la necessitā di dare immediata attuazione agli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nella cittā di Milano; - Considerato che la situazione č tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza; - Sentiti i Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'ambiente e tutela del territorio; - Acquisita l'intesa con la regione Lombardia; - Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art.1. 1. Il sindaco di Milano č nominato Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nella cittā di Milano, in relazione alla situazione del traffico e della mobilitā. 2. Per l'espletamento delle attivitā di cui al comma 1, il sindaco di Milano- Commissario delegato provvede alla definizione ed alla esecuzione di tutti gli interventi necessari, con particolare riferimento alla realizzazione dei parcheggi e delle infrastrutture viarie e di trasporto, nonchč all'individuazione di idonee soluzioni volte al controllo della sosta ed al miglioramento della circolazione stradale. 3. Per le finalitā di cui alla presente ordinanza il sindaco di Milano-Commissario delegato, anche avvalendosi di altri soggetti, individuati dal Commissario stesso, cui potrā affidare specifici compiti attuativi, provvede, nel periodo temporale di vi genza dello stato di emergenza, allo svolgimento dei seguenti compiti a) disporre, in deroga alla normativa indicata nel successivo art. 2, misure volte alla realizzazione di una piu' efficace disciplina del traffico e della mobilitā urbana, in particolare: a.1) istituendo parcheggi, aree pedonali e zone a traffico limitato; a.2) avvalendosi di nuove tecnologie per il controllo della sosta e della mobilitā, anche al di fuori delle zone a traffico limitato, finalizzate esclusivamente all'identificazione dei veicoli per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675; a.3) conferendo, nel territorio comunale, al personale cui sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i poteri per l'utilizzo del segnale distintivo previsto dall'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per la regolamentazione del traffico, per la contestazione immediata di tutte le infrazioni concernenti il traffico e la sosta, nonchč per la rimozione dei veicoli in sosta di intralcio, provvedendo anche alla redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile; a.4) estendendo, nel territorio comunale, al personale cui sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 17, comma 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i poteri conferiti ai personale di cui all'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, cosi' come integrati dalla presente ordinanza b) disporre per le attivitā conseguenti alla rimozione dei veicoli, di cui all'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure dettate dall'art. 103 dello stesso decreto legislativo e dal decreto ministeriale del 22 ottobre 1999, n. 460, i cui termini sono ridotti alla metā c) individuare, progettare e realizzare, se del caso assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, anche diretti alla realizzazione urgente di parcheggi pubblici, volto, altresi, ad integrare e completare strutture ed impianti giā esistenti od in corso di costruzione, anche attraverso il ricorso alla trattativa privata, e semprechč la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara, avvalendosi delle deroghe alla normativa indicata nel successivo art. 2 d) interrompere le procedure di gara in atto, laddove siano prevedibili tempi di aggiudicazione non compatibili con la situazione di emergenza ed inoltre, nell'ipotesi di sospensioni o di gravi rallentamenti nella realizzazione di opere ed interventi giā aggiudicati, attinenti al traffico e alla mobilitā, che risultino oggettivamente incompatibili con l'esigenza di immediato superamento dell'emergenza, procedere alla sostituzione degli aggiudicatari medesimi con altri sog- e) realizzare, su aree comunali a nel sottosuolo delle stesse, parcheggi consentendone l'acquisizione, o comunque la disponibilitā, anche a privati; il sindaco di Milano-Commissario delegato, relativamente alle procedure in atto ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la realizzazione di parcheggi, č autorizzato a derogare a tale disposizione, nei limiti di cui alla presente ordinanza, destinando, in tutto o in parte, le strutture realizzande, rispetto alle quali eventualmente non sia stata conseguita la destinazione pertinenziale, a parcheggi non correlati a rapporti pertinenziali con immobili esistenti. Nell'ipotesi di realizzazione di parcheggi insistenti su aree condominiali da destinare a pertinenza delle singole unitā immobiliari, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, le deliberazioni dell'assemblea del condominio sull'intervento da realizzare sono approvate, in prima convocazione, con un numero di voti che rappresenti la metā piu' uno degli intervenuti e dei valore dell'edificio e, in seconda convocazione, con un numero di voti pari almeno ad un quarto degli intervenuti e del valore dell'edificio; 4. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 5, l'approvazione dei progetti da parte del sindaco di Milano-Commissario delegato č adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla metā, e sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilitā, urgenza ed indifferibilitā dei lavori. 5. Per i progetti degli interventi e delle opere per cui č prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, o relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il sindaco di Milano-Commissario delegato procede all'approvazione di cui al precedente comma 4, previa attuazione di un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri, autorizzazioni, visti, nulla-osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storicoartistico, la decisione č rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come aggiunto dall'art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dall'art. 12, della legge 24 novembre 2000, n. 340, i cui termini sono ridotti alla metā. 6. Il sindaco di Milano-Commissario delegato svolge, altresi, tutte le attivitā strumentali che si rendano necessarie per la compiuta e tempestiva attuazione dei compiti di cui alla presente ordinanza. 7. Il sindaco di Milano-Commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, cosi' realizzati, al comune o agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi. Art. 2. 1. Il sindaco di Milano-Commissario delegato, opera, nei limiti necessari per la realizzazione urgente degli interventi di emergenza di cui alla presente ordinanza, in deroga alle seguenti leggi e conseguenti regolamenti attuativi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico: - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11, 19; - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 40, 41, 42, 117, 119; - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lettera f) e comma 9, art. 11, art. 12, comma 5, art. 45, comma 6, art. 103, 159, 195, 200, 215; - legge 24 marzo 1989, n. 122, articoli 3, 5 e 9; - legge regionale 19 novembre 1999, n. 22, art. 3; - codice civile, art. 1136; - legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modifica zioni; - legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20 e successive modificazioni; - legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 21, comma 1 e 2, art. 22, comma 1 e 2, articoli 23, 24, 25, 26, 28, 49,151 e 153; - legge regionale 9 giugno 1997, n. 18, articoli 4 e 5; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; - legge regionale 3 settembre 1999, n. 20, articoli 3, 4, 5, 6 e 7; - legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articoli 2, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 30, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37 quinques e 37-sexies; - legge regionale 12 settembre 1983, n. 70; - decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, coordinato con le modifiche in trodotte dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater; - legge regionale 15 maggio 1993, n. 14; - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 42, 48, 49, 121, 182, 183, 184, 185, 186, 216, 217 e 218. Art. 3. Per l'esecuzione dei propri compiti il sindaco di Milano-Commissario delegato si avvale di un ufficio costituito da personale, anche con qualifica dirigenziale od equiparata, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici, nonchč a societā partecipate dell'amministrazione comunale, individuato dal Commissario stesso in accordo con l'ente di appartenenza. 2. Per la valutazione dei progetti e per ogni esigenza di supporto tecnico il sindaco di Milano-Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da funzionari ed esperti in numero non superiore a sei unitā, nominati dal Commissario stesso. 3. Per le stesse finalitā il sindaco di Milano-Commissario delegato puo' conferire incarichi specifici a professionisti esperti nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative. 4. I compensi spettanti ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, ed ai componenti del Comitato di cui al precedente comma 2, nonchč ai professionisti incaricati di cui al precedente comma 3, sono stabiliti dal sindaco di Milano-Commissario delegato all'atto della nomina o dell'incarico e gravano sulle risorse attribuite per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza. |
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